Dichiarazione di Fiducia
- ARTICOLO I: Creazione della Fondazione
- ARTICOLO II: Obiettivi
- ARTICOLO III: Doveri degli Amministratori Fiduciari
- ARTICOLO IV: Patrimonio Fiduciario
- ARTICOLO V: Poteri Sul Patrimonio Principale
- ARTICOLO VI: Poteri Finanziari Generali
- ARTICOLO VII: Amministratori Fiduciari e Governo della Fondazione Urantia
- ARTICOLO VIII: Aggiunte Future al Patrimonio
- ARTICOLO IX: Disposizioni Varie
SAPPIANO TUTTI GLI UOMINI DAL PRESENTE DOCUMENTO CHE,
CONSIDERATO che è stato redatto il manoscritto di un libro intitolato “Il Libro di Urantia”, e che sono state prodotte da questo manoscritto circa duemiladuecento (2.200) lastre stereotipe nichelate di spessore base brevettato per la stampa e la riproduzione di tale libro; e
CONSIDERATO che alcune persone, in seguito denominate i “Contributori”, desiderando che sia creata una fondazione per gli obiettivi qui espressi e denominata “FONDAZIONE URANTIA”, hanno donato a tal fine una certa somma di denaro, e che questo denaro è stato speso per la produzione di dette lastre per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia; e
CONSIDERATO che i Contributori, desiderando che la loro identità rimanga sconosciuta, affinché la creazione di tale fondazione non abbia alcuna limitazione a causa della sua associazione con i loro nomi, al momento della firma di questa Dichiarazione di Fiducia, e dopo aver preso piena conoscenza del suo contenuto, ed in considerazione di esso, hanno dato istruzione ai loro incaricati di rimettere e consegnare ai sottoscritti le dette lastre per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia, da detenere in custodia per permettere il compimento dei loro desideri e la realizzazione e la perpetuazione degli obiettivi qui espressi; e
CONSIDERATO che è anche contemplato che di tanto in tanto del denaro e dei beni di vario genere e descrizione saranno donati, concessi, trasmessi, trasferiti, legati o lasciati in eredità a tale fondazione per gli usi, gli scopi e secondo gli obblighi e le condizioni qui espresse: Allora, perciò,
ARTICOLO I: CREAZIONE DELLA FONDAZIONE
1.1. CREAZIONE: Noi, sottoscritti, per i Contributori, a loro nome, ed a nome di coloro alle cui ispirazioni dobbiamo questa concezione, creiamo, fondiamo e stabiliamo, con la presente Dichiarazione di Fiducia, questa Fondazione che porterà il nome di “FONDAZIONE URANTIA”.
1.2. ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE: Noi sottoscritti, a nome nostro e dei nostri successori nell’amministrazione fiduciaria, come di seguito definiti, riconosciamo con la presente che ci sono state trasferite e rimesse circa duemiladuecento (2.200) lastre stereotipe nichelate,di spessore base brevettato, predisposte a partire dal manoscritto de Il Libro di Urantia per la stampa e la riproduzione dello stesso, che sono attualmente conservate nella camera blindata della R. R. Donnelly & Sons Company a Crawfordsville, Indiana; e noi dichiariamo con la presente, a nome nostro e dei nostri successori nell’amministrazione fiduciaria, che dette lastre per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia e tutto il denaro e i beni di qualunque genere e descrizione che in futuro potranno di tanto in tanto essere donati, concessi, trasmessi, assegnati trasferiti, legati o lasciati in eredità alla FONDAZIONE URANTIA, o acquisiti in altro modo da essa o dai suoi Amministratori Fiduciari, e che saranno accettati e ricevuti dalla Fondazione o dai suoi Amministratori Fiduciari, saranno tenuti in custodia per gli usi e gli scopi e secondo gli obblighi stabiliti qui di seguito.
2.1. OBIETTIVO PRINCIPALE: L'obiettivo per il quale questa Fondazione è creata è la promozione, il miglioramento e l’espansione tra i popoli del mondo della comprensione e del discernimento della Cosmologia e della relazione tra il pianeta nel quale viviamo e l'Universo, della genesi e del destino dell'Uomo e la sua relazione con Dio, e dei veri insegnamenti di Gesù Cristo; e per inculcare ed incoraggiare la presa di coscienza e l'apprezzamento della Paternità di Dio e della Fraternità degli Uomini – al fine di accrescere ed elevare il conforto, la felicità ed il benessere dell'Uomo, come individuo e come membro della società, attraverso la promozione di una religione, di una filosofia e di una cosmologia che siano commisurate allo sviluppo intellettuale e culturale dell’Uomo.
2.2. OBIETTIVI CONCORDANTI: Gli obiettivi concordanti per i quali la Fondazione è creata sono la preservazione perpetua del testo inviolato de Il Libro di Urantia e la diffusione dei principi, degli insegnamenti e delle dottrine de Il LIbro di Urantia.
ARTICOLO III: DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI FIDUCIARI
3.1. PRESERVAZIONE DEL TESTO DE Il Libro di Urantia: Gli Amministratori Fiduciari avranno il dovere primario di preservare perpetuamente inviolato il testo de Il Libro di Urantia, e gli Amministratori Fiduciari useranno ed impiegheranno tutti i mezzi, i metodi e gli strumenti, ed utilizzeranno e spenderanno quanto del Patrimonio Fiduciario, a loro giudizio, sarà giusto, necessario od appropriato per la preservazione e la custodia degli esemplari del testo originale de Il Libro di Urantia, debitamente autenticati dagli Amministratori Fiduciari, per tenerli al riparo da ogni perdita, danno o distruzione, e da ogni alterazione, modificazione, revisione o cambiamento, in qualunque maniera e su qualunque punto.
3.2. REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO PRINCIPALE: Gli Amministratori Fiduciari avranno il dovere di usare ed impiegare tutti i mezzi ed i metodi che di tanto in tanto concepiranno e svilupperanno, e d’impiegare e spendere il Patrimonio Fiduciario per promuovere e realizzare gli scopi generali espressi nel paragrafo 2.1.
3.3. PRESERVAZIONE E CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE DE Il Libro di Urantia: Gli Amministratori Fiduciari avranno il dovere di mantenere il controllo assoluto ed incondizionato di tutte le lastre e degli altri mezzi per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia e di ogni sua traduzione, di confezionare o far confezionare tutte le lastre e gli altri mezzi supplementari che saranno di volta in volta richiesti per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia e di ogni sua traduzione, di mantenere il controllo assoluto ed incondizionato del possesso, della custodia, dell'uso e della cessione di tutte le lastre e degli altri mezzi per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia e della sua traduzione, e d’impiegare ed utilizzare il Patrimonio Fiduciario a tale scopo.
3.4. DIFFUSIONE DEGLI INSEGNAMENTI DE Il Libro di Urantia: Gli Amministratori Fiduciari avranno il dovere di diffondere gli insegnamenti e le dottrine de Il Libro di Urantia, e di escogitare, sviluppare e realizzare mezzi e metodi per tale diffusione e d’impiegare ed utilizzare il Patrimonio Fiduciario per il compimento di questo fine.
ARTICOLO IV: PATRIMONIO FIDUCIARIO
4.1. DEFINIZIONE DI PATRIMONIO FIDUCIARIO: Il Patrimonio Fiduciario, come usato nella presente, designerà, includerà, e sarà diviso ne, il Patrimonio Principale e il Patrimonio Accessorio, come definiti in questo articolo.
4.2. DEFINIZIONE DI PATRIMONIO PRINCIPALE: Il Patrimonio Principale, come usato nella presente, designerà, sarà comprensivo di, ed includerà quanto segue:
a) le lastre o altri mezzi per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia e di tutte le sue traduzioni, incluse non solo le lastre trasferite agli Amministratori Fiduciari al momento della firma di questa Dichiarazione di Fiducia, ma anche le lastre e gli altri mezzi per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia che saranno di tanto in tanto confezionati; e
b) gli esemplari autenticati del testo originale de Il Libro di Urantia, ma in non meno di tre (3) copie, e gli esemplari autenticati di tutte le traduzioni di esso e gli esemplari autenticati di ciascuna edizione e pubblicazione de Il Libro di Urantia di tanto in tanto prodotti, quali gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, determineranno essere necessari per realizzare gli obiettivi della Fondazione, compresa la sostituzione di tutti gli esemplari come ogni tanto sarà fatto.
4.3. DEFINIZIONE DI PATRIMONIO ACCESSORIO: Il Patrimonio Accessorio, come usato nella presente, designerà, sarà comprensivo di, ed includerà, tutte le somme di denaro e gli altri beni, di qualunque genere e descrizione, che potranno ogni tanto essere donati, concessi, trasmessi, assegnati, trasferiti, legati o lasciati in eredità alla FONDAZIONE URANTIA o agli Amministratori Fiduciari della FONDAZIONE URANTIA, ed accettati e ricevuti dalla Fondazione o dai suoi Amministratori Fiduciari, e tutti i beni di qualunque genere e descrizione acquistati o acquisiti altrimenti dagli Amministratori Fiduciari, e tutti gli incrementi, gli investimenti e reinvestimenti, i rimpiazzi e le sostituzioni, e tutti i guadagni, i ricavi, i profitti e gli introiti tratti da tutte queste somme di denaro e questi beni.
ARTICOLO V: POTERI SUL PATRIMONIO PRINCIPALE
5.1. DISPOSIZIONI GENERALI: Gli Amministratori Fiduciari avranno tutti i poteri sul Patrimonio Principale che saranno necessari per realizzare gli obiettivi della Fondazione, ma gli Amministratori Fiduciari non avranno alcun potere, in nessun caso, di alienare o in qualunque modo di gravare, o disporre de, il Patrimonio Principale o ciascuna parte o porzione di esso, eccetto quanto previsto in questo articolo V.
5.2. PRESERVAZIONE E DISTRUZIONE DEL PATRIMONIO PRINCIPALE: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di distruggere tutto o in parte il Patrimonio Principale, eccetto tre (3) esemplari del testo originale de Il Libro di Urantia e delle sostituzioni di esso, ma nessuna parte del Patrimonio Principale sarà distrutta a meno che
a) gli Amministratori Fiduciari decidano unanimemente che la preservazione ulteriore di tale porzione del Patrimonio Principale non è più necessaria per la realizzazione degli scopi per i quali la Fondazione è creata, o
b) gli Amministratori Fiduciari siano impediti dal preservare detta porzione del Patrimonio Principale a causa di circostanze che sfuggono al loro controllo.
5.3. TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO PRINCIPALE: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di trasferire tutto o parte del Patrimonio Principale, eccetto tre (3) esemplari del testo originale de Il Libro di Urantia e delle sostituzioni di esso, ad ogni organizzazione, amministrazione fiduciaria, società, istituzione o entità di qualunque genere che sarà stata, creata dagli Amministratori Fiduciari e soggetta al loro controllo, ma solo a condizione che la porzione del Patrimonio Principale così trasferita sarà restituita agli Amministratori Fiduciari quando i fini per i quali fu trasferita saranno stati raggiunti.
ARTICOLO VI: POTERI FINANZIARI GENERALI
6.1. POTERI GENERALI: Con riserva delle disposizioni dell'Articolo V, gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà, di possedere, detenere, gestire, controllare, utilizzare, custodire, proteggere e preservare il Patrimonio Fiduciario, e d’incassarne il reddito e i profitti, e gli incrementi degli stessi, e di concludere contratti riguardo al Patrimonio Fiduciario o ad ogni porzione di esso, e di vincolare perciò il Patrimonio Fiduciario e d’impiegare ed usare la totalità od ogni parte di esso per realizzare gli obiettivi della Fondazione, il tutto secondo la sola discrezione e giudizio degli Amministratori Fiduciari.
6.2. CAPITALE E REDDITO: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di determinare, di tanto in tanto, se si dovrà o meno dividere il Patrimonio Accessorio in “capitale” e “reddito” e di determinare che cosa è “capitale” e che cosa è “reddito”; ed in ogni caso in cui può essere importante, necessario o desiderabile, gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà, a loro sola discrezione e giudizio, di determinare come tutti gli introiti e le spese saranno accreditati, addebitati, ripartiti, accumulati o altrimenti divisi prorata tra capitale e reddito, o tra fondi separati o acconti; e la decisione degli Amministratori Fiduciari in tutti questi casi sarà definitiva.
6.3. BENI IMMOBILI: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà sia
a) di realizzare gli obiettivi della Fondazione, sia
b) d’investire o reinvestire il Patrimonio Accessorio; di acquistare o acquisire altrimenti beni immobili, ristrutturati o non, od ogni interesse o partecipazione in tali beni, sia che siano situati nella parte continentale degli Stati Uniti d'America o fuori di essa; di affittare tutti i beni immobili, in ogni tempo, alle condizioni, per la durata e ai termini che gli Amministratori Fiduciari giudicheranno giusti ed appropriati, a loro sola discrezione; e di eseguire miglioramenti di ogni tipo ai beni immobili appartenenti alla Fondazione o affittati da essa, di apportarvi modifiche e aggiunte e di mantenere garantiti tali interventi su questi beni immobili o su ogni parte di essi, ed in buono stato nella misura che agli Amministratori Fiduciari potrà sembrare opportuna; di concedere sopra o contro tali beni immobili servitù od oneri di qualunque tipo; di stipulare contratti o prendere ogni disposizione per i muri divisori o in relazione ad essi; di affittare od offrire in locazione ogni parte dei beni immobili ai termini, alle condizioni e per il canone che gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, riterranno giusti ed appropriati; e di cedere, trasferire o assegnare ogni diritto, titolo o interesse relativi a tali beni immobili o ad ogni parte o porzione di essi, o interesse in essi, liberi da ogni obbligo imposto dalla presente, ai termini, alle condizioni e per le considerazioni, o per nessuna considerazione, quali gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, considereranno giusti ed appropriati.
6.4. BENI MOBILI MATERIALI: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà, sia
a) allo scopo di realizzare gli obiettivi della Fondazione, sia
b) per investire o reinvestire il Patrimonio Accessorio : di acquistare o acquisire altrimenti beni mobili materiali di qualunque tipo, sia che siano situati nella parte continentale degli Stati Uniti d'America o fuori di essa; di vendere, scambiare o alienare altrimenti, di tanto in tanto, in parte o tutti i beni mobili materiali, liberi da ogni obbligo imposto dalla presente, al prezzo e secondo i termini e le condizioni che gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, considereranno necessari o appropriati; e d’impiegare, utilizzare e consumare tali beni mobili materiali come gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, riterranno necessario ed appropriato per la realizzazione degli obiettivi di questa Fondazione.
6.5. INVESTIMENTI IN TITOLI: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà e l'autorizzazione d'investire e reinvestire la totalità o una parte del Patrimonio Accessorio in obbligazioni, azioni, crediti ipotecari od altri titoli di credito quali gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, riterranno opportuno ed appropriato; e nel fare tali investimenti, gli Amministratori Fiduciari non saranno limitati agli investimenti prescritti dagli statuti o dalle leggi degli Stati Uniti d'America, o di ogni Stato o territorio degli Stati Uniti d’America o di qualche paese o sovrano straniero, che possano essere occasionalmente in vigore relativamente agli investimenti di fondi fiduciari o alla diversificazione d’investimenti di fondi fiduciari. Ma gli Amministratori Fiduciari avranno il diritto d'investire in tali azioni, obbligazioni ed altri titoli, quotati o no in borsa, che essi riterranno appropriati all’investimento, nonostante tali statuti o leggi riguardanti gli investimenti e la diversificazione d’investimenti da parte degli Amministratori Fiduciari; e gli Amministratori Fiduciari avranno il diritto d'investire e reinvestire in titoli, investimenti o altri beni quando il diritto d'acquisire, mediante acquisti, sottoscrizioni, conversioni o altro, scaturisce da,o in virtù di, o incidentalmente a, investimenti, obbligazioni o altri beni in ogni tempo detenuti dagli Amministratori Fiduciari.
6.6. POTERI DI VOTO – ORGANIZZAZIONE DEI TITOLI D'IMPRESE: Gli Amministratori Fiduciari avranno piena facoltà ed autorità di esercitare il diritto di voto afferente alle azioni o ad altri titoli di ogni società, azienda fiduciaria o altra associazione commerciale, e tali azioni detenute dagli Amministratori Fiduciari possono essere votate da uno o più Amministratori Fiduciari presenti in un’assemblea quando sono richiesti i voti, purché essi abbiano le procure della maggioranza degli Amministratori Fiduciari; essi avranno piena facoltà ed autorità di votare sia a favore che contro ogni riorganizzazione, consolidamento, fusione o scioglimento di ogni società, azienda fiduciaria o associazione commerciale, azioni ed altri titoli detenuti nel Patrimonio Accessorio e di concludere accordi relativi alla riorganizzazione, consolidamento, fusione o scioglimento di ogni società, azienda fiduciaria o altra associazione commerciale; inoltre, di consentire la vendita di beni o il riordinamento delle finanze di ogni tale società, azienda fiduciaria o altra associazione commerciale; e di prendere tutte le misure e compiere tutti gli atti, relativamente a tali obbligazioni od azioni, giudicati necessari, opportuni o convenienti in connessione con tale progetto di riorganizzazione, consolidamento, riordinamento o vendita. E nel caso che le obbligazioni o le azioni facenti parte del Patrimonio Accessorio contengano occasionalmente diritti, opzioni o privilegi che permettono ai loro detentori di convertirli in altre obbligazioni o azioni, o nel caso che diritti, opzioni o privilegi siano dati ai detentori di tali obbligazioni o azioni per sottoscrivere altre obbligazioni o azioni, gli Amministratori Fiduciari sono abilitati ed autorizzati, a loro discrezione, ad esercitare in ogni tempo tali opzioni, diritti e privilegi, e di effettuare i corrispettivi pagamenti e di detenere tali obbligazioni ed azioni così acquisite a titolo d’investimento del Patrimonio Accessorio.
6.7. FACOLTA’ DI PRENDERE IN PRESTITO: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di prendere in prestito del denaro allo scopo
a) di realizzare gli obiettivi della Fondazione,
b) di sistemare, modificare o mantenere in buono stato ogni bene immobile o parte di esso, posseduti o affittati dagli Amministratori Fiduciari,
c) di proteggere o preservare il Patrimonio Fiduciario od ogni parte o porzione di esso,
d) di effettuare degli investimenti,
e) per ogni altro fine che gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, riterranno opportuno e necessario nell’esercizio di tutti i poteri loro conferiti a termini della presente Dichiarazione di Fiducia; e nel prendere in prestito tale denaro, gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di fissare i termini di tali prestiti e d’impegnare, dare in pegno o ipotecare il Patrimonio Accessorio, od ogni parte o porzione di esso, a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi di tutti o di ciascuno di tali prestiti.
6.8. FACOLTA’ DI PRESTARE: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di prestare del denaro ad ogni istituzione, organizzazione, società, fondo o gruppo di persone creati od organizzati per fini in accordo e in armonia con gli obiettivi della Fondazione, o complementari ad essi; e nel fare tali prestiti, gli Amministratori Fiduciari ne fisseranno le modalità, e potranno richiedere o meno delle garanzie per il pagamento del capitale e dell’interesse di tali prestiti. Ogni prestito così effettuato dovrà essere usato ed impiegato solamente allo scopo di realizzare gli obiettivi per i quali la Fondazione è creata.
6.9. MANDATARI: Gli Amministratori Fiduciari avranno piena facoltà ed autorità, con la presente, di nominare singoli o collegiali mandatari al solo scopo di avere diritto a detenere titoli appartenenti al Patrimonio Accessorio, affinché possa essere facilitato il trasferimento di detti titoli e la firma di procure, contratti e atti simili relativi all’esercizio di poteri e diritti afferenti a tali titoli. Se tali mandatario o mandatari saranno nominati, tratteranno titoli solo secondo le istruzioni degli Amministratori Fiduciari e non saranno investiti di alcun potere o autorità indipendente su tali titoli, o afferenti ad essi, né avranno il conseguente diritto di gestire autonomamente detti titoli.
6.10. SOCIETA’ SUSSIDIARIE E AFFILIATE: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di costituire ed organizzare, o far costituire ed organizzare, in virtù delle leggi degli Stati Uniti d’America o di ogni Stato o territorio degli Stati Uniti d’America, o in virtù delle leggi di ogni paese o sovrano straniero, delle società o associazioni, a scopo di lucro o non di lucro, che gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione, giudicheranno idonee, utili od opportune per realizzare, o per contribuire a realizzare, gli obiettivi della Fondazione e per ogni materia o cosa inerente ad essi, e per detenere, gestire, sfruttare, utilizzare, investire o collocare a prestito ogni parte o porzione del Patrimonio Accessorio. E ogni società così creata avrà i poteri, il nome e l’organizzazione che agli Amministratori Fiduciari sembreranno appropriati. Gli Amministratori Fiduciari potranno trasferire e rimettere a tali società o associazioni, o ad una o più di esse, il titolo di proprietà, il possesso, la custodia, la gestione e l’utilizzo di tutti o parte dei beni del Patrimonio Accessorio; e ciascuna e tutte queste società o associazioni diverranno quindi proprietarie del tutto legali di detti beni e con pieni e completi poteri d’investire, reinvestire, vendere, trasferire, cedere, scambiare o alienare in altro modo, affittare o trarre profitto in altro modo, ipotecare, dare in garanzia o gravare in altro modo la proprietà così trasferita a tale società od organizzazione, libera e sgombra dagli obblighi e dai principi di equità della presente, come se detti beni non avessero fatto parte del Patrimonio Fiduciario. L’eventuale ricavo netto o utile netto che potrà risultare dalle attività di ogni società così organizzata dagli Amministratori Fiduciari sarà versato a dette società od associazioni, o detenuto da esse, secondo le direttive degli Amministratori Fiduciari per la realizzazione degli obiettivi espressi nella presente. Gli Amministratori Fiduciari conserveranno sempre il controllo di dette società e associazioni, sia limitando in esse la condizione di socio ai propri membri, sia detenendone o controllandone altrimenti tutte le loro azioni, ad eccezione delle azioni di garanzia. In nessun caso un acquirente, un creditore pignoratizio, un creditore ipotecario o un detentore di ogni altro incarico conferito o creato, o permesso di essere creato da una tale società, sarà obbligato a controllare l’uso delle somme a lui versate, e la ricevuta rilasciata da detta società, o da uno o più dei suoi incaricati debitamente autorizzati, costituirà quietanza piena e completa per la persona che la riceve. Con riserva delle disposizioni dell’Articolo V, gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di conferire ad una o più di tali società o associazioni, le lastre o altri mezzi per la stampa e la riproduzione de Il Libro di Urantia e per la stampa, la pubblicazione e la vendita de Il Libro di Urantia.
6.11. AMMINISTRATORI FIDUCIARI AUSILIARI: Gli Amministratori Fiduciari, in ogni tempo, per tante volte e per tutti i periodi di tempo che sembrerà loro necessario o vantaggioso farlo, avranno la facoltà, con pieno potere di revoca, di designare una o più persone o società di fiducia, o la combinazione di una o più persone e una o più società di fiducia, quali amministratori fiduciari ausiliari o amministratori fiduciari (qui indicati collettivamente come “amministratori fiduciari ausiliari”) di tutto o parte del Patrimonio Fiduciario, e di trasferire e rimettere ad ogni amministratore fiduciario ausiliare il Patrimonio Fiduciario, od ogni parte o porzione di esso, per la sua amministrazione, gestione o custodia; ma questo incarico sarà per un periodo di tempo definito, e tale amministratore fiduciario ausiliare, riguardo a tutto o parte del Patrimonio Fiduciario, se sarà il caso, avrà tutti i diritti, i poteri, i doveri e le libertà conferite agli Amministratori Fiduciari in virtù della presente, da essere esercitati, tuttavia, secondo le limitazioni qui contenute o che possono essere espresse nell’atto di nomina. Se gli Amministratori Fiduciari si riserveranno il potere di dirigere tutte o parte delle attività di un amministratore fiduciario ausiliare, l’amministratore fiduciario ausiliare non ne sarà responsabile in alcun modo, se tali istruzioni sono seguite. Al termine del periodo per il quale un amministratore fiduciario ausiliare è nominato, o su revoca di tale nomina, l’amministratore fiduciario ausiliare restituirà agli Amministratori Fiduciari, costituiti in virtù della presente, tutto il Patrimonio Fiduciario da esso detenuto al momento di detto termine o revoca. La ricevuta rilasciata dagli Amministratori Fiduciari all’amministratore fiduciario ausiliare lo solleverà da ogni responsabilità relativamente ai suoi atti a titolo di amministratore fiduciario ausiliare nell’amministrazione, preservazione, gestione o custodia del Patrimonio Fiduciario a lui trasferito. Un amministratore fiduciario ausiliare, designato in virtù di questo paragrafo, non sarà tenuto a richiedere alcun resoconto agli Amministratori Fiduciari e non sarà in alcun modo responsabile degli atti degli Amministratori Fiduciari, sia prima che dopo la sua nomina ad amministratore fiduciario ausiliare. L’atto di nomina di tale amministratore fiduciario ausiliare, e la sua eventuale revoca, saranno registrati conformemente al paragrafo 9.1.
6.12. AMMINISTRATORI FIDUCIARI SUPPLEMENTARI: Gli Amministratori Fiduciari avranno, con il presente atto, piena facoltà ed autorità di designare una o più persone o società di fiducia, od ogni combinazione di una o più persone ed una o più società di fiducia, come amministratori fiduciari supplementari, o amministratori fiduciari, allo scopo di detenere il titolo di proprietà di ogni bene immobile facente parte del Patrimonio Accessorio. Se tali amministratori fiduciari supplementari saranno necessari, allora gli Amministratori Fiduciari potranno conferire a questi amministratori fiduciari supplementari, o amministratori fiduciari così costituiti, tutti i poteri ed autorità che essi, in virtù del presente atto, potranno giudicare opportuni o necessari; stabilito, tuttavia, che il ricavo netto derivato da ogni bene immobile o altra proprietà, e i proventi netti di ogni vendita di detti beni, saranno versati da ogni amministratore fiduciario supplementare, o dagli amministratori fiduciari allora agenti in relazione a questi beni immobili, agli Amministratori Fiduciari, con incarico per costoro di detenerli e di utilizzarli conformemente alle disposizioni della presente. L’atto di nomina di tali amministratori fiduciari supplementari sarà registrato come previsto nel paragrafo 9.1.
6.13. GESTIONE D’IMPRESE COMMERCIALI: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di avviare, organizzare, acquisire, conservare, mantenere e sfruttare, a rischio del Patrimonio Accessorio e non a rischio dei singoli Amministratori Fiduciari, ogni impresa commerciale che potranno avviare, organizzare o acquisire, o che la Fondazione o gli Amministratori Fiduciari riceveranno in dono, in legato o in eredità, e di vendere, scambiare o alienare in altro modo tutto o parte di tali imprese commerciali, ai termini e al corrispettivo che gli Amministratori Fiduciari giudicheranno auspicabili, giusti o appropriati. Gli Amministratori Fiduciari potranno avviare, organizzare, mantenere e sfruttare ogni impresa commerciale sotto il nome e il titolo, e nel luogo o nei luoghi, che gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, riterranno opportuno od appropriato. Tutto il ricavato netto ed i profitti netti eventualmente tratti da ogni tale impresa commerciale sarà versato a detta impresa, o detenuto da essa, secondo le istruzioni degli Amministratori Fiduciari per la realizzazione degli obiettivi enunciati nella presente.
6.14. REGOLAZIONE DELLE RICHIESTE: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di regolare, comporre, definire o rimettere ogni richiesta in favore o contro la Fondazione, il Patrimonio Fiduciario o gli Amministratori Fiduciari, secondo le modalità e le condizioni che gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, riterranno opportune o appropriate.
6.15. VERTENZE: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà, a loro nome come Amministratori Fiduciari, o a nome della FONDAZIONE URANTIA, d’intentare causa in ogni tribunale o giurisdizione, per proteggere o far valere ogni diritto o interesse degli Amministratori Fiduciari relativo o legato in qualche modo al Patrimonio Fiduciario, ad ogni parte di esso o interesse in esso, come se essi ne fossero i singoli proprietari privati, e per proteggere e far valere i loro diritti su ogni cosa donata o legata, e per difendere in ogni azione legale intentata contro di loro come Amministratori Fiduciari, o contro la Fondazione, o contro qualche parte del Patrimonio Fiduciario.
6.16. POTERE ED AUTORITA’ CUMULATIVI: Gli Amministratori Fiduciari avranno pieno potere d’impegnare il Patrimonio Fiduciario senza incorrere in responsabilità personali, e di compiere ogni atto che giudicheranno opportuno o appropriato per la realizzazione degli obiettivi per i quali la Fondazione è creata; e in generale, con la limitazione che il Patrimonio Fiduciario e il reddito che produce, e tutti i suoi incrementi, saranno consacrati agli obiettivi per i quali la Fondazione è creata, gli Amministratori Fiduciari avranno ogni potere e autorità sul Patrimonio Fiduciario quali avrebbero se ne fossero congiuntamente, da individui, i proprietari assoluti ed incondizionati, e l’enumerazione di poteri specifici o speciali non sarà intesa a limitare o restringere i poteri e l’autorità generali loro conferiti dalle stesse disposizioni di questa Dichiarazione di Fiducia, o che possono esserne ragionevolmente dedotti. Nessuno dei poteri conferiti dalla presente sarà esaurito dall’esercizio di questi, ma saranno poteri continuativi e potranno essere esercitati in ogni tempo e così spesso quanto gli Amministratori Fiduciari, a loro sola discrezione e giudizio, riterranno necessario, opportuno o appropriato.
6.17. DIRITTI DI TERZI: Nessun acquirente, imprenditore, locatario, creditore ipotecario, creditore pignoratizio o titolare di ogni contratto, obbligazione o carico ipotecario sarà obbligato a controllare l’applicazione dei prezzi d’acquisto, degli affitti, delle somme prestate o avanzate su o contro il Patrimonio Fiduciario, o altre somme versate agli Amministratori Fiduciari, o sarà obbligato ad assicurarsi che le condizioni della presente Dichiarazione di Fiducia siano state rispettate, o sarà obbligato ad informarsi della necessità o dell’opportunità di tutti gli atti degli Amministratori Fiduciari.
6.18. PAGAMENTO DELLE SPESE: Gli Amministratori Fiduciari sono autorizzati ed abilitati a pagare tutte le imposte, tasse, costi, oneri, diritti e spese giusti e necessari afferenti al patrimonio e alla sua amministrazione, inclusi gli onorari di mandatari e di agenti impiegati ogni tanto dagli Amministratori Fiduciari, e gli onorari degli amministratori fiduciari ausiliari e degli amministratori fiduciari supplementari nominati in virtù dei poteri accordati e conferiti dalla presente.
ARTICOLO VII: AMMINISTRATORI FIDUCIARI E GOVERNO DELLA FONDAZIONE URANTIA
7.1. CONSIGLIO DEGLI AMMINISTRATORI FIDUCIARI: La Fondazione e il Patrimonio Fiduciario saranno amministrati da un Consiglio di Amministratori Fiduciari, costituito dagli Amministratori Fiduciari e dai loro successori nell’amministrazione.
7.2. AMMINISTRATORI FIDUCIARI: Per Amministratori Fiduciari, come usati nella presente, s’intendono i sottoscritti ed i loro successori nell’amministrazione, che saranno conosciuti e descritti come gli “AMMINISTRATORI FIDUCIARI DELLA FONDAZIONE URANTIA”. Gli Amministratori Fiduciari serviranno senza compenso.
7.3. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI FIDUCIARI SUCCESSORI: Nel caso si verifichi un posto vacante tra gli Amministratori Fiduciari, per aumento del numero degli Amministratori Fiduciari, o per decesso, dimissioni, invalidità permanente o destituzione, gli Amministratori Fiduciari restanti, con voto a maggioranza del 75%, eleggeranno un successore per colmare tale vuoto, e indi redigeranno un certificato provvisto di firma e sigillo del 75% della maggioranza di detti Amministratori Fiduciari restanti, attestante la debita elezione di tale successore, e detto certificato sarà registrato come previsto dal paragrafo 9.1.
7.4. AMMINISTRATORI FIDUCIARI EMERITI: In caso d’invalidità permanente di un Amministratore Fiduciario, attestato dal certificato di un medico competente, o in caso di dimissione di un Amministratore Fiduciario, che può essere notificata consegnando a qualcuno degli altri Amministratori Fiduciari uno scritto attestante la dimissione, sarà ritenuto esistere un posto vacante nel numero degli Amministratori Fiduciari. Ogni persona che sarà stata Amministratore Fiduciario in virtù della presente, o che sarà divenuta permanentemente inabile o che si sarà dimessa, può, se vorrà, essere nominata AMMINISTRATORE FIDUCIARIO EMERITO DELLA FONDAZIONE URANTIA a maggioranza di voti degli Amministratori Fiduciari in funzione, e sarà stilato un certificato con firma e sigillo di detti Amministratori Fiduciari che sarà registrato come previsto dal paragrafo 9.1. Un Amministrare Fiduciario Emerito non avrà alcun diritto, dovere o potere in virtù della presente, ma il titolo sarà conferito a questa persona solo come espressione di apprezzamento dei suoi passati servizi in qualità di Amministratore Fiduciario.
7.5. DESTITUZIONE DI UN AMMINISTRATORE FIDUCIARIO: Ogni Amministratore Fiduciario può essere destituito per qualche motivo con maggioranza di voti dell’80% degli altri Amministratori Fiduciari; e su espressione di tale maggioranza dell’80% dei voti dei rimanenti Amministratori Fiduciari, essi allora stileranno un certificato, provvisto di firma e sigillo dei rimanenti Amministratori Fiduciari, attestante l’espressione di tale voto e la destituzione dell’Amministratore Fiduciario, ed il certificato sarà registrato come previsto dal paragrafo 9.1. Dopo la compilazione e la registrazione di tale certificato il posto nel numero degli Amministratori Fiduciari sarà ritenuto vacante.
7.6. REGOLAMENTI: Gli Amministratori Fiduciari adotteranno dei regolamenti compatibili con le disposizioni di questa Dichiarazione di Fiducia per il governo della Fondazione e per gli atti e le procedure degli Amministratori Fiduciari; questi regolamenti prevederanno, tra l’altro, norme:
a) per costituire un gruppo di dirigenti comprendente un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere, gli ultimi due dei quali possono non essere Amministratori Fiduciari,
b) per definire i poteri e gli obblighi di tali dirigenti,
c) per regolare l’elezione di tali dirigenti e per coprire i posti vacanti in questi incarichi,
d) per le regolari riunioni degli Amministratori Fiduciari,
e) per adottare un sigillo,
f) per la modifica ed il cambio, di tanto in tanto, di detti regolamenti, con maggioranza di voti del 75% degli Amministratori Fiduciari,
g) per la costituzione di comitati speciali permanenti.
7.7. AZIONI A MAGGIORANZA: Salvo quanto diversamente previsto nella presente Dichiarazione di Fiducia, gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà di agire a maggioranza di loro, come di tanto in tanto costituiti; e gli Amministratori Fiduciari redigeranno e conserveranno i processi verbali integrali ed altri resoconti di tutte le loro riunioni, deliberazioni ed atti, ed ogni Amministratore Fiduciario dissenziente dalla maggioranza degli Amministratori Fiduciari avrà il diritto di avere il suo dissenso annotato in tali processi verbali o altra registrazione.
ARTICOLO VIII: AGGIUNTE FUTURE AL PATRIMONIO
8.1. NECESSITA’ DI ACCETTAZIONE DELLE AGGIUNTE: Nessuna somma di denaro o bene potrà essere aggiunto al Patrimonio Fiduciario, e divenire soggetto agli obblighi qui imposti, siano essi un dono, una concessione, una disposizione testamentaria o un legato, a meno che il denaro o il bene così donati, concessi, lasciati in eredità o in legato non siano stati accettati e ricevuti dagli Amministratori Fiduciari.
8.2. DONI SENZA LIMITAZIONI: Gli Amministratori Fiduciari avranno la facoltà, a loro sola discrezione, di accettare e ricevere, e di rifiutare, doni, concessioni, legati ed eredità di denaro o di beni destinati alla promozione e alla realizzazione degli obiettivi enunciati nella presente. Ogni somma di denaro od ogni bene ceduto, assegnato, trasferito, rimesso, legato o dato in eredità alla FONDAZIONE URANTIA o agli AMMINISTRATORI FIDUCIARI DELLA FONDAZIONE URANTIA senza fare riferimento alla presente Dichiarazione di Fiducia o agli obiettivi della Fondazione, sarà considerato come aggiunta al Patrimonio Accessorio e soggetto alle condizioni imposte dalla presente quando sarà accettato dagli Amministratori Fiduciari.
8.3. DONI SOGGETTI A LIMITAZIONI: Gli Amministratori Fiduciari, a loro discrezione, possono accettare e ricevere doni, legati ed eredità fatti alla FONDAZIONE URANTIA o agli Amministratori Fiduciari, per essere usati e destinati ad uno scopo limitato o ristretto, se, a sola discrezione e giudizio degli Amministratori Fiduciari, tali scopi limitati e ristretti sono in accordo e in armonia con gli obiettivi della Fondazione enunciati nella presente. Ogni tale dono, lascito o eredità, ed ogni aggiunta ad essi, se accettati dagli Amministratori Fiduciari, saranno detenuti e mantenuti come bene o fondo separato e saranno impiegati per gli scopi limitati e ristretti per i quali furono fatti, ma gli Amministratori Fiduciari avranno ed eserciteranno nei loro confronti gli stessi poteri garantiti dalla presente riguardo al Patrimonio Accessorio.
ARTICOLO IX: DISPOSIZIONI VARIE
9.1. REGISTRAZIONE DEGLI ATTI: Tutti gli atti che richiedono di essere registrati ai termini e secondo le disposizioni di questa Dichiarazione di Fiducia, saranno registrati presso l’Ufficio del Registro della Contea di Cook, nell’Illinois, ed in altri luoghi, come può essere richiesto dalla legge o dalla natura dell’atto. Nell’eventualità che, per qualsiasi ragione, questi atti non possano essere registrati presso detto Ufficio del Registro della Contea di Cook nell’Illinois, o in qualche altro ufficio pubblico successivamente designato in virtù della presente, gli Amministratori Fiduciari designeranno,con atto scritto, un altro ufficio pubblico dove gli atti del genere di quelli richiesti dalla presente di essere registrati possano esserlo, e presenteranno questo atto di designazione a tale ufficio pubblico. E da allora in poi tutti gli atti che devono essere registrati, lo saranno in tale ufficio pubblico. Ogni atto, quando è registrato secondo questo paragrafo, sarà prova conclusiva dei fatti che vi sono esposti.
9.2. AUTORIZZAZIONE DI TRIBUNALI NON RICHIESTA: Tutti i poteri e l’autorità conferiti dalla presente agli Amministratori Fiduciari possono essere esercitati nella maniera qui prevista senza richiesta di autorizzazione o conferma ad alcun tribunale.
9.3. La presente Dichiarazione di Fiducia sarà registrata come previsto nel paragrafo 9.1.